| regolamento per espositori | |
| Di seguito è riportato il Regolamento Generale per gli espositori. La stessa versione è disponibile in versione di stampa nella sezione "moduli vari" del sito. | |
I prodotti e i servizi da esporre alla mostra devono corrispondere a quelli ammessi dal Regolamento; gli stessi devono essere dichiarati sulla scheda della domanda di partecipazione in modo preciso e comprensibile, escludendosi locuzioni generiche. In caso di non corrispondenza dei prodotti dichiarati al tema della rassegna,e anche in caso di esposizione di prodotti diversi da quelli dichiarati sulla domanda e accettati, l'Ente fiera può, senza pregiudizio alcuno, vietarne l'esposizione. La domanda di adesione per partecipare in qualità di espositori alla mostra viene ricevuta solo se presentata per iscritto sulla apposita domanda di ammissione e solo se la stessa perviene entro la data ivi precisata. Alla domanda dovrà essere allegata la somma corrispondente al 50% dell'importo del solo spazio espositivo ricavabile dalla stessa domanda di ammissione. Le domande di adesione mancanti della somma prevista o che pongano condizioni non previste dal Regolamento, si avranno come non ricevute. La domanda di partecipazione è immediatamente impegnativa per la Ditta richiedente, e il relativo versamento assume il valore di caparra ai sensi dell'art. 1385 del Codice Civile. Per l'Ente organizzatore la domanda sarà ugualmente impegnativa dal momento della conferma e secondo le norme del presente Regolamento. In ragione di quanto sopra, in caso di non conferma della assegnazione dello spazio da parte dell'Ente fieristico, la somma versata verrà restituita tale e quale al richiedente; nel caso in cui l'Ente fiera, pur avendo dato la conferma, non assegnasse di fatto lo spazio confermato, la somma versata verrà restituita raddoppiata, senza altre pretese di alcun tipo da parte del richiedente. Nel caso il richiedente si trovasse nell'impossibilità di partecipare alla manifestazione dovrà darne notizia con lettera raccomandata A.R. entro 30 giorni dall'inizio della fiera a Lariofiere che tratterrà le somme versate a titolo di acconto-deposito cauzionale (fa fede data e timbro postale). Qualora la disdetta fosse stata data oltre il termine suddetto, il richiedente si impegna all'intero versamento di quanto dovuto per l'utilizzo degli spazi e la fornitura di servizi di supporto. Gli spazi espositivi, tenuto conto della richiesta, vengono assegnati d'ufficio dalla direzione della mostra, che terrà conto del criterio di miglior agibilità della rassegna. La lettera di conferma della partecipazione alla mostra conterrà anche la pianta con l'esatta ubicazione, le misure e la tipologia dello spazio assegnato . La quantità di detto spazio potrà essere, in funzione di ragioni logistiche, in più o in meno del 20% rispetto a quello richiesto. La fatturazione del saldo avverrà pertanto in base alle misure reali dello spazio utilizzato. Fino al momento dell'apertura della mostra ai visitatori, la Direzione, per motivi tecnici comprovati, è facoltizzata a variare l'ubicazione e la dimensione dello spazio assegnato Nel plico della conferma saranno altresì contenute le indicazioni relative ai servizi richiesti e confermati e, se previsto dal Regolamento o dalle Schede della domanda, i documenti di ingresso a scopo promozionale. Le tessere per l'espositore e il contrassegno per il parcheggio riservato, se confermato, saranno consegnati durante il periodo di allestimento. L'Ente organizzatore declina ogni responsabilità in ordine a norme che regolino le esclusive o accordi sindacali e di piazza per la vendita dei prodotti. Così pure l'Ente non assume alcun obbligo circa la tutela dei brevetti e in genere della proprietà intellettuale di prodotti presentati in mostra. Il pagamento a saldo dello spazio espositivo e di ogni altro servizio fornito dall'Ente fiera (eventuali altri servizi richiesti durante le oparazioni di allestimento, smobilizzo nonchè a manifestazione aperta) dovranno essere saldati prima di lasciare i padiglioni espositivi. L’Ente ha la facoltàdi trattenere le merci fino alla concorrenza della somma dovutagli e non pagata. L'uscita delle merci dai padiglioni a fine mostra è subordinata alla presentazione dell'apposito Buono d'Uscita al personale incaricato. Il Buono è rilasciato dagli uffici dell'Ente per ognuno dei carichi in uscita. Il personale addetto alla sorveglianza ha la facoltà di ispezionare il carico delle merci in uscita, sempre alla presenza dell'espositore o del conducente dell'automezzo. Il personale addetto ha pure la facoltà di ispezionare, alle stesse condizioni, i veicoli che si trovano nei padiglioni per procedere alla smobilitazione. Nel caso in cui sugli automezzi ispezionati, si rinvenissero merci indebitamente caricate, il personale addetto redigerà verbale di constatazione per il più opportuno seguito di rito a) Di regola gli automezzi non sono ammessi all'interno dei padiglioni; lo scarico delle merci dovrà avvenire all'esterno e il loro trasporto all'interno effettuato con carrelli propri. Per casi motivati possono essere concesse deroghe al divieto di cui sopra. Gli automezzi pesanti che fossero autorizzati all'accesso nei padiglioni per compiere operazioni di carico/scarico con motore in funzione, dovranno essere dotati di marmitta con abbattitore di fumi o, in mancanza, collegare il tubo di scarico con l'esterno. b) Il periodo utile per le operazioni di allestimento della mostra viene stabilito nell'allegato regolamento di partecipazione. c) I macchinari, i veicoli in esposizione e ogni merce ingombrante dovranno essere introdotti nei padiglioni entro le ore 12.30 dell'ultimo giorno di allestimento. d) Salvo i casi di prodotti in esposizione aventi altezza strutturale superiore, l'altezza massima raggiungibile nell'allestimento è di m. 2.50. Negli spazi aperti su tutti i lati (ad isola) non è consentito erigere pareti o altri elementi opachi sul perimetro che abbiano altezza superiore a m. 1,30 Negli stand con pareti date in dotazione, analogamente, non è consentito erigere pareti perimetrali in aggiunta o elementi che non siano trasparenti. L'altezza libera dei padiglioni è m. 6,90 per il padiglione C e m. 5,60 per i padiglioni A e B. e) Alle pareti fornite è consentito sovrapporre elementi di allestimento purché siano autoportanti e non ancorati in nessun modo alle strutture. E' vietato, sia sulle pareti che sul pavimento, l'impiego di chiodi, viti, tasselli, ecc. La posa in opera di moquette, passatoie, tappeti, rivestimenti, ecc. potrà essere fatta esclusivamente con nastro biadesivo. f) Le operazioni di ignifugazione di materiali non possono essere eseguite all'interno dei padiglioni. g) A fine mostra le sedi espositive dovranno essere rese allo stato pristino e sgombre di ogni materiale, residui di nastro adesivo e ogni altro elemento aggiunto. Eventuali danni arrecati allo spazio e alle strutture dati in assegnazione verranno addebitati a carico dell'espositore. I periodi utili per la smobilitazione vengono indicati nell'allegato regolamento di partecipazione. Il personale dell'espositore o gli allestitori da esso incaricati dovranno sempre essere in grado di dimostrare il titolo della loro permanenza nei padiglioni. La direzione dell'Ente è facoltizzata ad allontanare dalla sede persone non in condizione di dare tale dimostrazione. Il personale di cui sopra dovrà operare nell'ambito del proprio spazio; non è consentito deambulare in zone non pertinenti o entrare in spazi espositivi assegnati ad altre ditte. Per la natura e finalità che una mostra si propone, è necessario che la realizzazione dello stand sia studiata col massimo impegno estetico. È d'obbligo la posa di idonea copertura del pavimento con materiali dignitosi. Non sarà consentita la presentazione di stand realizzati con elementi sgualciti o sporchi. È d'obbligo mantenere la massima pulizia e in perfetto ordine lo spazio espositivo gestito. E' vietato imbandire tavoli per colazione/cene all'interno dello stand. Al di fuori del proprio spazio espositivo e nel perimetro dell'Ente fiera, compresi i parcheggi, non sono consentite forme di pubblicità se non: - nel catalogo /pieghevole - in altre postazioni fisse concordate con la Direzione. Per queste ultime verrà richiesto un canone d'uso dello spazio pubblicitario, mentre è a carico dell'espositore l'imposta comunale sulle insegne pubblicitarie. È vietata la produzione di qualsiasi rumore molesto, ivi compresa la diffusione di suoni e musica. Sono ammessi, purché a volume contenuto, il funzionamento di televisori anche con videocassette. In caso di trasgressione la Direzione può sospendere l'erogazione dell'energia elettrica o disallacciare l'apparecchio che ne è la causa. Eventuali motivate deroghe al divieto di cui sopra possono essere rilasciate per iscritto dalla Direzione. Di norma non è consentita la vendita con asporto immediato dei prodotti venduti. E' in responsabilità dell'espositore l'adempimento degli obblighi fiscali nella vendita di prodotti; così pure l'espositore che a qualsiasi titolo diffonde musica o testi d'autore nel proprio stand ha l'obbligo di denuncia all'agenzia locale della SIAE. Gli espositori e il loro personale che manipolano generi alimentari sono tenuti a richiedere la dovuta autorizzazione della locale A.S.L. ed al possesso del libretto sanitario. I piazzali esterni sono adibiti al solo parcheggio di vetture. Durante il periodo di mostra, pertanto, non è ammessa la sosta di furgoni, autocarri, campers, rimorchi e carrelli. E' in facoltà della Direzione rimuovere d'ufficio tali veicoli a spese dell'interessato. I piazzali di parcheggio sono incustoditi, anche nel settore riservato agli espositori. A cura dell’Ente organizzatore sarà edito il catalogo ufficiale della manifestazione, che conterrà gli elenchi degli espositori con la ragione sociale, l’indirizzo e l’indicazione sintetica dei prodotti esposti. Pur assicurando la necessaria diligenza nella compilazione, la Direzione della Mostra declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni che potranno verificarsi. Nel catalogo sarà raccolta la pubblicità che verrà procurata dall’Agenzia incaricata che praticherà tariffe di inserzione concordate con l’Ente organizzatore. Ai sensi della legge n°675 del 31.12.96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” il richiedente autorizza espressamente Lariofiere al trattamento, diffusione e divulgazione dei dati oggetto della presente domanda di Ammissione. Durante le manifestazioni fieristiche sono organizzate attività di comunicazione collettiva (convegni - seminari) inerenti ai temi trattati dalla mostra. Oltre ai convegni ufficiali, gli espositori, su richiesta e compatibilmente con le disponibilità, possono tenere loro convegni promozionali secondo intese da stabilirsi volta per volta. L'Ente organizzatore provvede al servizio di vigilanza armata generale notturna dei padiglioni, di prevenzione incendi con Squadra dei Vigili del Fuoco, nonché di sorveglianza generica durante tutto il periodo di ingresso del pubblico. La cura e la custodia degli stands durante l'orario di apertura competono ai rispettivi espositori. Si raccomanda pertanto alle ditte la necessità di puntuale presenza del proprio personale non dopo l'orario di apertura e fino alla chiusura serale. Lariofiere dispone di un servizio di videosorveglianza, attivo con registrazione per motivi di sicurezza. Il materiale prodotto è a disposizione esclusivamente delle forze di P.S. e al responsabile della sicurezza interna che ne garantisce il trattamento esclusivamente per il fine indicato. L'Ente fieristico è assicurato contro rischi di responsabilità civile per danni dipendenti dalla propria organizzazione. E' fatto obbligo agli espositori della Mostra di assicurarsi contro ogni altro tipo di rischio, Lariofiere potrà esigere la dimostrazione di regolare Polizza. L'Ente fieristico in ogni caso non è ritenuto responsabile per furti, incendio, danni di ogni natura a persone o a cose, provocati da terzi o dagli espositori stessi, da loro addetti, incaricati, allestitori, trasportatori, assimilati agli espositori anche durante l'oraio di chiusura della mostra. L'Ente fieristico chiede il risarcimento dei danni provocati a persone, strutture, beni di sua proprietà. L'Ente fieristico non è altresì responsabile di automezzi o altri beni depositati nei piazzali esterni. La vigilanza e la custodia disposte dall'Ente fieristico non sottraggono le responsabilità più sopra riportate. A partire dalla presentazione della domanda di partecipazione alla mostra la ditta espositrice è impegnata ad osservare scrupolosamente le norme del Regolamento ed è altresì impegnata a ottenerne l'osservanza da parte di tutti i soggetti, propri dipendenti o terzi, da essa coinvolti nel rapporto con l'Ente fieristico. In caso di mancata osservanza di una o più norme del presente Regolamento, è facoltà della Direzione dell'Ente fiera di vietare all'allestitore di operare nel quartiere fieristico; di chiudere alla vista del pubblico i prodotti o l'intero spazio espositivo oggetto dell'inadempienza e anche, in caso di reiterato invito all'osservanza delle norme che rimanesse inevaso, di allontanare d'ufficio merci esposte e materiali di allestimento a spese dell'espositore, con diritto di escludere lo stesso dalla partecipazione a manifestazioni successive che avranno svolgimento nel centro fieristico, senza che nulla possa essere pretesa a titolo di risarcimento da Lariofiere. Ai fini di cui sopra l'Ente fiera potrà chiedere una cauzione di somma fino al doppio del costo dello spazio espositivo richiesto. Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione ed alla esecuzione del presente contratto - fatta eccezione per il pagamento dei corrispettivi, delle commissioni e delle spese, relative alle prestazioni o forniture oggetto del presente contratto, restando fissata al riguardo la competenza del Foro di Erba - sarà sottoposta ad un Collegio arbitrale composto da tre membri. Ciascuna delle parti provvederà alla nomina del proprio arbitro, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo dagli altri due, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Como. Per tutto quanto non espressamente previsto in ordine alla modalità delle nomine degli arbitri o in ordine alla loro sostituzione, le parti fanno riferimento a quanto previsto dagli artt. 810 e seguenti C.p.c.. La sede dell’arbitro é stabilita nella circoscrizione del Tribunale di Erba. Gli arbitri si pronunceranno secondo il diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme del Codice di Procedura Civile relative all’arbitrato rituale (art. 816 e segg.). Gli arbitri dovranno pronunciarsi entro e non oltre 180 giorni dalla costituzione del collegio. La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l’ottenimento di provvedimenti, in particolare cautelari e monitori, non cedibili dagli arbitri. Il centro espositivo Lariofiere è ubicato ad Erba (Como) sulla strada statale n°639 (Como-Lecco), al quale ci si può rivolgere per informazioni: tel. 031-6371, fax 031-637.403 |
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